a cura di Giovanni Scotti
Il vettore aereo è responsabile per i bagagli nei limiti di 1.134,71 euro
La Corte di Giustizia europea ha affermato che tale limite è assoluto e comprende tanto il danno morale quanto il danno materiale.
La disciplina
Ricordiamo che la responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli è disciplinata dal Regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 1997, n. 2027, , modificato dal Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 maggio 2002, n. 889, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Montreal il 28 maggio 1999, sottoscritta dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 ed approvata a nome di quest’ultima con la decisione del Consiglio 5 aprile 2001, 2001/539/CE.
La convenzione di Montreal prevede che la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio è limitata a 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, che equivalgono ad un importo di circa 1.134,71 euro (valore aggiornato al 21 aprile 2010), salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un eventuale importo supplementare. In quest’ultimo caso, il vettore è tenuto, in linea di principio, al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata.
Il 14 aprile 2008, il sig. Walz ha citato in giudizio la compagnia aerea Clickair, chiedendo il risarcimento per la perdita di bagagli consegnati in occasione di un trasporto aereo effettuato dalla compagnia da Barcellona (Spagna) a destinazione di Porto (Portogallo). Il sig. Walz ha chiesto un risarcimento di 3.200 euro, dei quali 2.700 euro corrispondenti al valore dei bagagli perduti e 500 euro per i danni morali causati da tale perdita. Lo Juzgado de lo Mercantil n. 4 de Barcelona (tribunale di commercio n. 4 di Barcellona, Spagna), investito della controversia, ha chiesto alla Corte di Giustizia di verificare se il limite di responsabilità del vettore aereo, fissato dalla convenzione di Montreal in caso di perdita di bagagli, comprenda congiuntamente i danni materiali e morali, ovvero se, al contrario, si debba considerare che il danno materiale è soggetto al limite di 1.000 DSP, mentre il danno morale è soggetto ad un altro limite, dello stesso importo, di modo che il limite complessivo derivante dalla somma dei danni materiali e morali ammonti a 2.000 DSP.
La motivazione
La Corte di Giustizia europea ha proceduto, in primo luogo, all’interpretazione della nozione di danno, contenuta nella citata convenzione, che può consistere nella distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli sopravvenuto a bordo dell’aeromobile o nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. La Corte ha poi valutato le varie ipotesi di “giusto equilibrio degli interessi”, contenute nella convenzione di Montreal, in particolare per quanto riguarda gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri, che esige chiari limiti al risarcimento relativo al danno complessivamente subito da ciascun passeggero in ciascuna delle ipotesi menzionate, indipendentemente dalla natura dello stesso. La Corte ha anche rammentato che la convenzione di Montreal contempla la possibilità per il passeggero di fare una dichiarazione speciale di interesse al momento della consegna dei bagagli al check-in, dietro pagamento di un eventuale importo supplementare. Tale possibilità conferma che il limite di responsabilità del vettore aereo per il danno derivante dalla perdita del bagaglio costituisce, in assenza di qualsivoglia dichiarazione, un limite assoluto che comprende tanto il danno morale quanto il danno materiale.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che, ai fini della determinazione del limite di responsabilità del vettore aereo per il danno derivante, in particolare, dalla perdita dei bagagli, il termine “danno” della convenzione di Montreal deve essere interpretato nel senso che comprende tanto il danno materiale quanto il danno morale.
Risarcito il trasportato anche se il conducente non può trasportare terzi
La Cassazione Civile, con la sentenza n. 12728 del 25 maggio 2010, relativa all’operatività della polizza assicurativa in presenza di danni procurati dal conducente non abilitato alla guida, ha sostenuto il principio che la previsione di clausole di esclusione della garanzia assicurativa in tali condizioni non sono idonee ad escluderla.
In caso di sinistro, infatti, il passeggero trasportato da chi guida senza essere in possesso di una patente che lo abiliti al trasporto di passeggeri ha diritto comunque al risarcimento dei danni subiti da parte dell’assicurazione anche in presenza di un’apposita clausola contrattuale di esclusione della garanzia assicurativa per i danni causati da conducente non abilitato alla guida. Secondo i giudici “in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza”. Per mancanza di abilitazione alla guida, ha spiegato infatti il collegio di legittimità, deve intendersi l’assoluto difetto di patente, con la conseguenza che, ove esista un’abilitazione, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni eventualmente imposte dal legislatore non si traduce in una limitazione della validità o efficacia del titolo abilitativi, ma integra un’ipotesi di mera illiceità della guida. Pertanto, il minorenne che guida una moto con regolare patente trasportando un passeggero, viola solo il codice della strada ma non perde la copertura assicurativa.


